L’accesso ai servizi riabilitativi per ciò che concerne i trattamenti ex art. 26 L. 833/78 avviene solo previa autorizzazione dell’UVBR (unità operativa di assistenza e riabilitazione) del Distretto Sanitario del comune di residenza dell’utente.
Per il rilascio dell’autorizzazione al trattamento è necessario adempiere al seguente iter:
– il medico di medicina generale (o, in caso di minore, il pediatra) di libera scelta, richiede visita specialistica presso l’UVBR del Distretto Sanitario di residenza dell’utente;
– l’UVBR effettua la valutazione della patologia disabilitante dell’utente e, nel caso elabora il Progetto Riabilitativo Individuale (P.R.I.) che può essere messo in atto anche presso il centro di riabilitazione;
– l’utente fa pervenire la prescrizione in originale al centro di riabilitazione liberamente scelto;
– l’equipe multidisciplinare del centro di riabilitazione rilascia il piano terapeutico riabilitativo individuale in duplice copia;
– l’utente consegna una copia del piano terapeutico riabilitativo individuale all’UVBR di residenza;
– l’UVBR provvede ad inviare al centro di riabilitazione l’autorizzazione al trattamento riabilitativo.
Attraverso la formulazione di diagnosi funzionali al momento della presa in carico, l’èquipe multidisciplinare predispone progetti di intervento riabilitativo individuale che, secondo la tipologia si realizzano in forma residenziale, semi residenziale, ambulatoriale, domiciliare ed extramurale.
Presso il centro possono accedere:
■ Persone che a seguito di un evento traumatico o morboso hanno perso o ridotto la capacità di muoversi, di parlare o comunque la capacità di relazionare con il mondo circostante in forma autonoma;
■ Persone in età evolutiva che, per un qualsiasi evento patologico presentano ritardi più o meno gravi nello sviluppo motorio o psicofisico;
■ Persone in età evolutiva con difficoltà nell’apprendimento a causa di problematiche afferenti la sfera emotivo-affettiva.
Attività di fisiochinesiterapia (F.K.T.)
Possono accedere alle attività riabilitative di F.K.T. le persone caratterizzate da disabilità transitorie e/o minimali che richiedono un semplice e breve intervento terapeutico-riabilitativo.
Le tipologie afferenti a dette prestazioni sono:
1. Gestione disabilità minore da patologia cronica;
2. Gestione disabilità minore postacuto immediato;
3. Gestione disabilità importante da patologia cronica – mantenimento;
4. Gestione disabilità importante postacuto immediato
L’accesso ai servizi riabilitativi per ciò che concerne i trattamenti F.K.T. avviene solo previa impegnativa del medico prescrittore del Distretto Sanitario del comune di residenza dell’utente.
Per il rilascio della prescrizione è necessario che:
• il medico di medicina generale (o, in caso di minore, il pediatra) di libera scelta richieda visita specialistica a fini riabilitativi di F.K.T. presso il Distretto Sanitario del comune di residenza dell’utente;
• lo specialista dell’UOAR valuta l’opportunità di rilascio di giusta prescrizione che consente l’accesso ai trattamenti di F.K.T.;
• l’utente consegna la prescrizione dei trattamenti di F.K.T. al centro di riabilitazione.
COSTI E PRESTAZIONI
Le prestazioni nei regimi assistenziali RD1 e di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 sono totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L’utente non deve sostenere alcun costo per le cure riabilitative e per le attività direttamente correlate nonché per il soggiorno in struttura.
Per le prestazioni di FKT, se ricorrono le condizioni, l’utente dovrà versare un ticket con valore determinato dalla normativa vigente.
Per le prestazioni sociosanitarie, erogate nei soli casi previsti dall’accordo contrattuale, all’utente potrebbe essere imputato il pagamento di una quota afferente alla compartecipazione alla spesa, nella misura determinata in sede di valutazione integrata presso il Distretto Sanitario di competenza.
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